Aggiornato al 31.12.2021
Il D.Lgs n. 97/2016 ha modificato la disciplina dell’accesso civico. Soggetti legittimati: il diritto spetta a qualsiasi cittadino, senza nessuno specifico requisito
L’accesso civico può inoltre essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
Modalità di presentazione dell’istanza Procedimento di accesso civico: 1) Attivazione: il procedimento si attiva il giorno successivo a quello in cui l’amministrazione riceve la richiesta di accesso. La stessa amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli eventuali controinteressati della richiesta ricevuta, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 2) Sospensione dei termini: i termini del procedimento sono sospesi dalla comunicazione ai controinteressati e fino all’eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dall’amministrazione. 3) Conclusione: il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’amministrazione trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati dandone comunicazione agli stessi. Tutela: Contro la decisione di diniego dell'Amministrazione o, in caso di riesame, anche contro quello del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il richiedente può presentare ricorso al difensore civico della Città Metropolitana di Napoli. Il ricorso al difensore civico deve essere notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego comunica la decisione al richiedente e all’amministrazione. Se l’amministrazione non conferma il diniego entro trenta giorni, l’accesso è consentito. Qualora l’accesso sia stato negato per assicurare la “protezione dei dati personali”, anche il difensore civico provvedera solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro dieci giorni dalla richiesta. Responsabile Servizio Economico e Finanziario Responsabile Servizio Affari Generali Responsabile Servizio Lavori Pubblici Responsabile Servizio Polizia Locale Responsabile Servizio Urbanistica,Ambiente e territorio Responsabile Trasparenza e titolare del potere sostitutivo
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