IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 nonchè dall’art. 3
della legge 5 maggio 1952, n. 405,
RENDE NOTO
che verrano aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assisi e le Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta’ non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’ Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’ Assise d’ Appello.
Non possono assumere l’ Ucio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita’ di servizio appartenenti o addetti all ‘ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi denitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specicati sono invitati a chiedere al Sindaco l’ iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.; ritirando il modello di domanda
direttamente presso l’Ucio Elettorale del Comune o scaricandolo dal sito web istituzionale del Comune www.striano.gov.it
Dalla Residenza Municipale, li 1 aprile 2019
IL SINDACO
Arch. Aristide Rendina
Comune di Striano
Città metropolitana di Napoli
Città per la Pace
Via Sarno, 1
80040 Striano (Napoli)
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C.F. 01226000634
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