IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 nonchè dall’art. 3
della legge 5 maggio 1952, n. 405,
RENDE NOTO
che verrano aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assisi e le Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta’ non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’ Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’ Assise d’ Appello.
Non possono assumere l’ Ucio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita’ di servizio appartenenti o addetti all ‘ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi denitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specicati sono invitati a chiedere al Sindaco l’ iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.; ritirando il modello di domanda
direttamente presso l’Ucio Elettorale del Comune o scaricandolo dal sito web istituzionale del Comune www.striano.gov.it
Dalla Residenza Municipale, li 30 Marzo 2021
IL SINDACO
Antonio Del Giudice
Comune di Striano
Città metropolitana di Napoli
Città per la Pace
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80040 Striano (Napoli)
P.I. 01254261215
C.F. 01226000634
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