Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare

Articolo 1

Finalità e principi

 

  1. Il presente regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.
  2. Il regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, 2° comma, della Legge n.127/97, nell'esercizio della potestà riconosciuta dall’art. 5 della Legge 8 giugno 1990 n.142, in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, ed al Regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
  3. Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l’alienazione del patrimonio di proprietà del Comune di STRIANO utilizzando sistemi che abbiano lo scopo di rendere efficiente ed economica l'azione, con l'osservanza di procedure tali da garantire la scelta delle eventuali proposte di acquisto più convenienti per l’Amministrazione.
  4. Qualora, anche nel corso di un procedimento di alienazione, emergano esigenze superiori di tutela di interessi pubblici o di privilegio della destinazione dell'uso a favore della collettività, dei beni in vendita, anche attraverso manifestazioni di interesse all'acquisto espresse da altri Enti o organismi pubblici, l'Amministrazione può, con atto motivato, revocare le procedure di vendita, e pubblicare apposito avviso.

 

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