Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013

Dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Secondo le nuove disposizioni:
- Dal 1 gennaio è vietato alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini certificati relativi a stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati: i certificati dovranno essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

 - Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, devono recare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere certificati, ma saranno tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento degli stessi.

  Procedure da seguire per la presentazione delle istanze di verifica da parte di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi:
In assenza delle convenzioni previste dall’art. 58 del D. Lgs. 235/2010 (Codice della Pubblica Amministrazione Digitale) l’Amministrazione procedente o il gestore di pubblico servizio deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa con i dati in possesso di questa amministrazione.

Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con altri privati.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente, nonché le modalità per il ricevimento della risposta.

Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

1. preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.striano.gov.it ;

2. tramite fax: - al n. 081/8276103
In tal caso le richieste sono valide solo se è possibile individuare con assoluta certezza il mittente;
3. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Striano – Via Sarno n. 1, 80040 Striano (NA).
In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano l’utilizzo delle autocertificazioni, andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta.
Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e di dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo Comune e formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, senza oneri a carico dei richiedenti.

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