Obbligo di pubblicazione delle determine. Adempimento puntuale.

Premesso che:

-  La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
All’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”

- Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194, cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010 n. 25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in esecuzione dell’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, all’art. 12 prevede gli Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

- Il Regolamento per il funzionamento dell’Albo Pretorio on line del Comune di Striano del 30.12.2011 n. 121, disciplina le modalità e gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi.

Considerato che:

tali obblighi di pubblicazione vengono segnatamente e compiutamente adempiuti

SI RENDE NOTO CHE

 

Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line tutti gli atti e i provvedimenti per i quali la Legge ne prevede l’adempimento: delibere di Giunta e Consiglio comunale, determine degli Uffici,   permessi a costruire, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, i bandi di gara, gli espropri, le vendite di beni pubblici, le pubblicazioni di matrimonio, etc.;

Gli atti vengono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale ed in un formato informatico che ne garantisce l’inalterabilità da parte degli addetti e degli utenti.

I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento, che normalmente corrisponde a 15 giorni. Ove questo non sia stabilito la durata è di trenta giorni.

La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.

Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Alla scadenza dei termini di cui sopra, gli atti già pubblicati non sono più visionabili nella loro versione integrale, ma restano sul sito sotto la voce di competenza per l’intero anno solare, con l’indicazione dell’oggetto e degli estremi di riferimento.

 

Striano, 22 maggio 2014

Il Responsabile della Trasparenza

Dott.ssa Anna Rita Valiante

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