L’Amministrazione comunale ha stabilito, con Delibera G.M. n. 12 del 31/01/2014, la proroga della scadenza del saldo TARES dal 31.012014 al 10.03.2014.
Informativa sul nuovo tributo istituito con il D.L. 201/2011:
Le Componenti della TARES (tributo + maggiorazione + TEFA)
• Il tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni;
• La maggiorazione serve a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, quali ad esempio l’illuminazione stradale, la manutenzione delle strade e più in generale tutte le attività comunali che non sono erogate “a domanda individuale”. Nel 2013 i proventi saranno destinati allo Stato.
Chi deve pagare
Chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Esclusioni
Sono escluse le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Tariffa del tributo
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999.
Articolazione della Tariffa
La tariffa è composta da:
• una quota fissa che serve a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e gli investimenti per opere e i relativi ammortamenti;
• una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito.
Inoltre la tariffa si articola nelle fasce di:
• Utenza Domestica;
• Utenza NON Domestica.
Per le UTENZE DOMESTICHE (UD) l’ammontare dovuto si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile, ove:
• Quota fissa, si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie rispetto al numero degli occupanti;
• Quota variabile, è determinata in relazione al numero degli occupanti.
Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARES si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
AVVERTENZA:
Il calcolo dell’importo dovuto a titolo di TARES 2013 è stato effettuato scomputando, da quanto complessivamente dovuto per l’anno corrente, le somme versate in acconto.
Per le utenze domestiche e non domestiche sono state applicate le riduzioni previste dal nuovo Regolamento Comunale Tares, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 29/11/2013.
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito web del Comune di Striano all’indirizzo: www.comune.striano.na.it
Striano, lì 4 febbraio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Caputo M. Francesca
Il Sindaco
Antonio Del Giudice
Comune di Striano
Città metropolitana di Napoli
Città per la Pace
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80040 Striano (Napoli)
P.I. 01254261215
C.F. 01226000634
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