Obbligo di iscrizione nelle liste di leva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 34 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237: «Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 31 maggio 1975, n. 191 recante: «Nuove norme per il Servizio di Leva», come modificato con la Legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la Legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante: «Norme sul Servizio Militare di Leva e sulla Ferma di Leva prolungata»;

Visto l’art. 11-ter del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, sulla formazione delle liste di leva, inserito dall’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236;

Viste le circolari del Ministero della Difesa e principalmente la n. LEV/001264 U.D.G. del 17 marzo 2005, recante: «Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226» e la n. 2008/62218 del 18 marzo 2008, recante: “Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa”;

NOTIFICA:

1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 35 del decreto suddetto, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell’art. 41 del decreto succitato n. 237/1964, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.

2. - I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza.
In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.

3. - Gli omessi, giudicati rei di essersi sottratti alla leva, se colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all’obbligo della leva, incorreranno nelle pene della reclusione e della multa comminate dall’art. 130 del suddetto d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web di questo comune, accessibile al pubblico.

Dalla residenza comunale, lì 1° gennaio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig.Ubaldo Dardo

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