MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

COMUNE DI STRIANO

(Provincia  di Napoli)

Tel .081/8276202 – Fax 0818276103

 

PROT. N.°   9088  /2011

ORD. N.° 043     /2011

 

Oggetto: Profilassi della malattia vescicolare del suino, inclusione nella zona di sorveglianza del territorio di Striano per il focolaio insorto nel Comune di Boscoreale.

I L S I N D A C O

 

  • VISTA  la nota Prot N.° 901  del  24.11.2011  dell’Asl Na 3 Sud Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari   riguardante la presenza di “Malattia vescicolare del suino, presso un’azienda di suini del Comune di Boscoreale (NA) “ ;
  • VISTO il T.U.LL.SS. ;
  • VISTO il R.P.V. approvato con D.P.R. N°320 dell’08.02.1954 e successive modifiche ;
  • VISTO l’art. 32 delle Legge 23.12.1978, N°833 ;
  • VISTA la  Legge 02.06.1988 N.°218;
  • VISTA la  Legge 23.01.1968 N.°34;
  • VISTO il D.P.R. 17.05.1966 N°362 che attua la direttiva CEE N°92/119;
  • VISTO il  D.lgs n.196 del 22 maggio 1999di attuazione della direttiva 97/12/CE;
  • VISTA l’O.M. 05.08.1999;
  • VISTA la Decisione della Commissione 2000/48/CE del 4 luglio 2000
  • VISTA la delibera della Regione Campania N°2011 del  17.05.2002 e N° 2130 del 20.06.2003

 

O R D I N A

 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati, che è dichiarata “ ZONA DI SORVEGLIANZA PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI” il territorio di Striano.

Oltre alle disposizioni generali previste dal vigente regolamento per la malattia vescicolare dei suini, si applicano le disposizioni specifiche. In particolare, la “Zona di sorveglianza per la malattia vescicolare dei suini “ prevede le seguenti misure:

  1. Identificazione a cura del servizio Veterinario dell’Asl di tutte le aziende che detengono animali della specie sensibili ;
  2. Divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti, una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
  3. Il  trasporto dei suini al di fuori della zona sorveglianza può essere autorizzato in prevalenza dalla singola azienda purché :
  • Tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
  • Sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
  • Un esame sierologico di un campione statistico dei suini da asportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il Virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia, per quanto concerne i suini da macellazione, l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall’Autorità competente ; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3 del DPR. 362/96 ;
  • Ciascun suino sia stato individualmente di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato ;
  • I camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto ;
  • I camion, nonché gli altri attrezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformante alla procedure previste dall’autorità competente.
  • Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente all’Art. 9, comma 3. Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall’art. 14 D.P.R. del 17/05/96 n. 362 e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.
  • I detentori ed i proprietari di animali della specie sensibili, sono attenuti a segnalare al Servizio Veterinario di questa ASL (tel. 081/8286812), con la massima urgenza ogni variazione dello stato di salute dei propri animali;

 

  • Dell’esecuzione della presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza il Servizio Veterinario dell’ASL NA 3 Sud e le Forze dell’Ordine.

 

 

  • - I  Trasgressori  della presente ordinanza saranno puniti a norme di Legge

 

 

  • Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario della ASL NA 3 Sud di Ottaviano, al Comando di Polizia Locale di Striano ed al Comando Carabinieri, Stazione di Striano.

Dalla Casa Comunale, Striano  07  Novembre 2011

IL  SINDACO

f.to Antonio Del Giudice

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