Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta Comunale sugli Immobili(I.C.I.)

 

Anno 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I(art. da 1 a 18) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 5-bis, comma 4, del D. L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l’art. 37, commi 13 e 53 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;

Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto l’art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il D. L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante : “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;

Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del sopra richiamato     D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

 

RENDE NOTO

 

 

IL 16 GIUGNO 2011

scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imposta comunale   sugli immobili(I.C.I.), pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota del sei per mille(6‰) per tutti gli immobili(terreni, aree fabbricabili e fabbricati).

Si informa, altresì, che a norma del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, a partire dall’anno 2008 è stata esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con annesse pertinenze.

Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; da precisare che la dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

La pertinenza è, invece, l’unità immobiliare(garage, box o posto auto, soffitta, cantina) asservita alla predetta abitazione, ubicata all’interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale è sita l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale(così come riportato dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, art. 2, comma 1-2,  Delibera C.C. del 30/12/2005, n. 24).

L’esenzione dal pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili si applica anche alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, cessazione, scioglimento degli effetti del matrimonio, a condizione, però, che non possieda un’altra abitazione nello stesso Comune ove è ubicata l’ex casa coniugale, nonché alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

L’esenzione è estesa anche alle  abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati in case di cura o di

riposo, purché non date in affitto.

Il Decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93, non include nell’esenzione dal pagamento I.C.I. le abitazioni signorili(categoria A/1), le ville(categoria A/8), i castelli, ed i palazzi di eminente pregio artistico o storico(categoria A/9), alle quali viene riconosciuta solamente la vecchia detrazione comunale per abitazione principale pari ad € 130,00.

Per quanto non riportato si rimanda al Regolamento Comunale sull’applicazione dell’I.C.I., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2005.

Termini di versamento dell’imposta:

16 giugno 2011:          acconto

16 dicembre 2011:      saldo

16 giugno 2011:           soluzione unica(acconto e saldo)

 

I pagamenti devono essere tutti arrotondati all’Euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

 

I cittadini italiani residenti all’estero possono effettuare il versamento dell’ICI dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, nel periodo che va dal 1° al 16 dicembre.

In tal caso devono essere corrisposti gli interessi sull’importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno.

 

Il versamento può essere eseguito:

  • Gratuitamente presso tutti gli sportelli di Equitalia Polis S.p.A.(Nola, Castellammare di Stabia, . ….);
  • Mediante le apparecchiature POS in funzione presso alcuni sportelli per il pagamento con carta di debito(Bancomat);
  • Presso gli sportelli postali, con bollettino di c.c. postale n. 88639430, intestato a Equitalia Polis S.p.A. STRIANO-NA-ICI;
  • Con carta di credito tramite il sito internet aziendale: www.equitaliapolis.it ;
  • Presso gli Istituti di Credito mediante modello F24.

 

Si ricorda che la Dichiarazione ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010, deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La Dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Striano, lì  31/05/2011

IL SINDACO

Antonio Del Giudice

IL  RESPONSABILE  I.C.I.                                                    

Caputo Rag. M. Francesca

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